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Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis

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L'art. 1 della Legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, confermando così, quale principio cardine per l'acquisto della cittadinanza italiana, quello dello "ius sanguinis".
Il riconoscimento della cittadinanza italiana cd. "iure sanguinis" ovvero attraverso la linea di sangue riguarda coloro che, stranieri, nati anche all'estero, sono discendenti da avo italiano.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

L'art. 1 della Legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, confermando così, quale principio cardine per l'acquisto della cittadinanza italiana, quello dello "ius sanguinis".
Il riconoscimento della cittadinanza italiana cd. "iure sanguinis" ovvero attraverso la linea di sangue riguarda coloro che, stranieri, nati anche all'estero, sono discendenti da avo italiano.

Come fare

Il soggetto competente all'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza cd. "iure sanguinis" è l'ufficiale di stato civile del Comune ove l'interessato risulta residente.
Affinché l'interessato sia legittimato alla richiesta di iscrizione anagrafica è necessario che l'ufficiale di stato civile verifichi preliminarmente l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della richiesta di riconoscimento della cittadinanza.
Si precisa che:
- la documentazione rilasciata dalle autorità straniere dovrà essere munita di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzata dalle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste da Convenzioni o accordi internazionali;
- è necessario produrre copie integrali, non saranno accettati estratti per riassunto degli atti di stato civile formati all'estero;
- se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un discendente o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui andrà prodotto il certificato di non naturalizzazione o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso;
- nel caso di presenza di nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altre inesattezze sugli atti di stato civile, questi andranno rettificati e anche le relative sentenze di rettifica andranno tradotte, legalizzate ed incluse nella documentazione.

Cosa serve

DOCUMENTI NECESSARI:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano di nascita;
- atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né il richiedente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- certificato di residenza.
TARIFFE E COSTI
Il procedimento prevede, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Allegato A - Tariffa), l'applicazione di una marca da bollo del valore
di € 16,00 da apporre all'istanza.

Cosa si ottiene

Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis

Tempi e scadenze

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 (escluso il mercoledì: uffici chiusi al pubblico).

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

L'autorità competente ad effettuare l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza cd. "iure sanguinis" è determinata dal luogo di residenza: precisamente, per i residenti all'estero la competenza spetta all'autorità consolare italiana nella cui giurisdizione risiede l'interessato; per i residenti in Italia è invece attribuita al Sindaco del Comune ove è stata stabilita la residenza.

Riferimenti Normativi

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - n. K.28.1 dell'8 aprile 1991

Condizioni di servizio

Il procedimento si conclude nel termine di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza, fatta salva la possibilità di sospensione del termine per l'acquisizione della documentazione necessaria.

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 26/02/2024


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