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Separazione consensuale

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I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale, ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale, ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come fare

La procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta, in via esclusiva, a tutte quelle coppie che:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
I figli sopra indicati sono quelli in comune tra i coniugi, non ostando, invece, l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
Per avviare la procedura occorre presentare all'ufficiale dello stato civile il modulo "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Dichiarazione requisiti", debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i coniugi, unitamente alla copia dei relativi documenti di identità.
Acquisita la documentazione occorrente, l'ufficiale di stato civile, nel giorno concordato, riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite; si procederà quindi alla compilazione e sottoscrizione dell'accordo, nonché alla fissazione di un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima però di 30 giorni.
Alla data del secondo appuntamento (decorsi almeno 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.
I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato.
La mancata comparizione nel giorno concordato varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.
Durante il procedimento e/o all'atto della stipula dell'accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.
Ai fini del divorzio occorre che:
- sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale dei coniugi, protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale;
- sia stata omologata la separazione consensuale, protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale;
- sia stata conclusa una convenzione di negoziazione assistita da avvocati per la soluzione consensuale di separazione personale, trascorsi almeno sei mesi dalla data certificata;
- sia stato concluso un accordo di separazione personale innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo.
Il procedimento davanti all'ufficiale di stato civile può portare ad un accordo di natura consensuale, che però non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i passaggi di proprietà dell'abitazione principale, l'uso della casa coniugale, altre utilità economiche tra i coniugi dichiaranti).
Non rientra in tali patti (ed è pertanto ammissibile in sede di accordo) l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

Cosa serve

Documenti necessari:
- documento di identità;
- autocertificazione requisiti;
- sentenza di separazione, provvedimento di omologazione separazione consensuale, convenzione di negoziazione assistita da avvocati per la soluzione consensuale di separazione personale o accordo di separazione personale concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (nel caso di divorzio);
- precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni).

Tariffe e costi
Il procedimento davanti all'ufficiale di stato civile prevede la corresponsione di un diritto fisso pari ad € 16,00

Cosa si ottiene

Separazione consensuale

Tempi e scadenze

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 (escluso il mercoledì: uffici chiusi al pubblico).

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 10 novembre 2014, n. 162
Decreto del Ministro dell'Interno 9 dicembre 2014
Legge 1° dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127"
Legge 6 maggio 2015, n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"
Codice civile, artt. 149 e ss.
Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 19/2014 del 28/11/2014
Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 21/2014 del 10/12/2014
Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 6/2015 del 24/04/2015

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Contatti generali
Argomenti:Pagina aggiornata il 26/02/2024


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