Seguici su
Cerca

Disposizioni Anticipate di Trattamento - D.A.T. (Testamento Biologico)

Servizio Attivo
Con Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, sono state introdotte nell'ordinamento italiano "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento".
La legge, nell'intento di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione dell'individuo, prevede che: "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T. - dichiarazioni anticipate di trattamento - esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari" (art. 4).



A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Con Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, sono state introdotte nell'ordinamento italiano "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento".
La legge, nell'intento di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione dell'individuo, prevede che: "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T. - dichiarazioni anticipate di trattamento - esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari" (art. 4).

Come fare

Cosa sono le D.A.T.
Le D.A.T. sono le disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Ai fini della legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici.
Chi può fare le D.A.T.
Qualunque persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Per la stesura delle D.A.T. ci si può far aiutare dal proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
Forma delle D.A.T.
Le D.A.T. possono essere redatte:
- dal notaio sia con atto pubblico sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio. In entrambi i casi il notaio conserva l'originale;
- presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza con scrittura privata a forma libera o mediante compilazione dell'apposito modulo, consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ufficio che provvede all'annotazione nell'apposito registro;
- presso le strutture sanitarie competenti che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale.
Il fiduciario
La legge prevede la possibilità, non l'obbligo, di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente, divenuto incapace, nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto separato, da allegarsi alle D.A.T. E' a carico del disponente rilasciare al fiduciario copia delle D.A.T. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che è comunicato al disponente. La nomina del fiduciario può essere revocata dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le stesse mantengono efficacia in merito alle volontà espresse dal disponente. In caso di necessità il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

Cosa serve

Come fare per depositare le D.A.T. presso il Comune di Piozzo
Il cittadino maggiorenne, residente nel Comune di Piozzo che intende depositare le proprie D.A.T. deve:
- presentarsi personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile munito di un valido documento di identità;
- consegnare all'ufficiale di stato civile l'originale delle proprie D.A.T. in plico sigillato. Il plico dovrà contenere, oltre alle D.A.T.,
copia fotostatica di un valido documento d'identità proprio e del fiduciario, se designato;
- compilare e sottoscrivere in presenza dell'ufficiale di stato civile, al momento della consegna delle D.A.T., la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà con la quale il disponente dichiara di aver depositato il plico sigillato contenente le D.A.T. e, in via facoltativa, di
aver designato un fiduciario indicandone le generalità.
Al disponente viene rilasciata ricevuta dell'avvenuto deposito delle D.A.T.
Le D.A.T. vengono registrate e conservate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
Tutte le D.A.T. consegnate presso i notai, i Comuni e le strutture sanitarie competenti sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale
delle D.A.T. istituita presso il Ministero della salute dalla Legge di Bilancio 2018. La Banca dati D.A.T., regolamentata dal DM 10 dicembre
2019 è stata attivata a partire dal 1° febbraio 2020.
Per le D.A.T. raccolte a partire dal 1° febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della
D.A.T. alla Banca dati nazionale delle D.A.T. Le D.A.T. raccolte prima del 1° febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell'art. 11 del DM
10 dicembre 2019, alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.
La registrazione delle D.A.T. può essere revocata dal disponente in qualunque momento, mediante ritiro del plico sigillato.
Il disponente può modificare le proprie D.A.T. in qualunque momento mediante ritiro del plico sigillato precedentemente consegnato e
provvedendo eventualmente al deposito di nuove D.A.T.
Le D.A.T. costituiscono atto personalissimo.
L'Ufficiale di Stato Civile, pertanto, non partecipa alla redazione delle D.A.T., non presta assistenza, né è tenuto a dare informazioni
circa la redazione della stessa, né è a conoscenza di quanto dichiarato delle D.A.T., dovendosi limitare a verificare i presupposti della
consegna con particolare riguardo all'identità e alla residenza del disponente, e a riceverla.
Le D.A.T. sono esenti da qualsiasi tipo di imposta (di registro, di bollo), tassa o diritto.

Cosa si ottiene

Disposizioni Anticipate di Trattamento - D.A.T. (Testamento Biologico)

Tempi e scadenze

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 (escluso il mercoledì: uffici chiusi al pubblico).

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge 22 dicembre 2017, n. 219;
Circolare Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i servizi demografici n. 1/2018 del 8/02/2018;
DM 10 dicembre 2019, n. 168.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Contatti generali
Argomenti:Pagina aggiornata il 26/02/2024


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri