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WHISTLEBLOWING (segnalazione condotte illecite)


Descrizione





Whistleblowing
La Sezione del PIAO dedicata al Piano triennale della prevenzione della corruzione dedica una specifica sezione al cd. Whistleblowing, introdotto dall’art. 1 comma 51 della L. 190/2012, che ha modificato D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 inserendovi l’54-bis avente ad oggetto “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Il termine Whistleblowing deriva dalla frase inglese “blow the whistle”, cioè “soffiare nel fischietto” e si riferisce all’azione di un arbitro che segnala un fallo, oppure a quella di un poliziotto che vuole fermare un’azione illegale. Vengono definiti whistleblowers i soggetti che denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità attività illecite, che possono consistere in una violazione di legge, nella minaccia di un interesse pubblico, nella dolosa omissione di un comportamento dovuto.
L’attuale disciplina del Whistleblowing è dettata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, integrata dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” - approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 dall’ANAC – abrogando l’art. 54-bis. Del D. Lgs 165/2001 introdotto dalla legge 6.11.2012 n. 190.
La segnalazione è considerata come atto di senso civico, attraverso la quale il segnalante contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
La tutela del segnalante prevede che sia garantito l’anonimato, che la segnalazione venga sottratta all’accesso e che sia vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo tutti i possibili fattori che potrebbero impedire il ricorso all’istituto.

Come effettuare le segnalazioni


Oltre ai canali esterni, il Comune di PIOZZO ha istituito i seguenti canali interni di segnalazione:
• attraverso la piattaforma “WhistleblowingPA”, cui ha aderito il Comune di PIOZZO raggiungibile attraverso il seguente link

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• tramite il servizio postale (anche posta interna) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di PIOZZO (CN), Piazza 5 Luglio 1944, n. 32 12060 Piozzo (CN), in doppia busta con espressa dicitura "Riservata/personale";

• in forma orale su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Piozzo, fissato entro un termine ragionevole, previo contatto telefonico.

Tutte le segnalazioni dovranno attenersi all'allegata procedura aggiornata dal Comune di PIOZZO: “Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing) al Comune di PIOZZO” approvata con DGC n. 9 del 29/01/2024 come allegato al PIAO.

Informativa sul trattamento dei dati personali
L’informativa sul trattamento dei dati personali di colui che invia una segnalazione è disponibile in allegato.



Documenti e Allegati


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