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Misure per il miglioramento della qualità dell'aria dal 1° Marzo 2021

Da oggi anche sul territorio di Piozzo saranno valide le misure strutturali e temporanee per la qualità dell’aria a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 12 del 01/09/2021 così come stabilito dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e n. 26-36946 del 6 agosto 2021
Data:
Giovedì, 02 Settembre 2021

Descrizione

Da oggi anche sul territorio di Piozzo saranno valide le misure strutturali e temporanee per la qualità dell’aria a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 12 del 01/09/2021 così come stabilito dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e n. 26-36946 del 6 agosto 2021 che sicuramente comporteranno alcune limitazioni e sacrifici per la cittadinanza in particolare sono state disposte le seguenti limitazioni:

  1. Limitazioni strutturali

A partire dal 1° marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

  • obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
  • divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dal 1° settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;
  1. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo:

  • Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”:
    • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
    • divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
    • introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
    • divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
  • distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
  • iniezione profonda (solchi chiusi);
  • sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
    • spandimento a raso in strisce;
    • spandimento con scarificazione.
    • divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
    • potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
  • Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”

          Al raggiungimento dello stato di allerta di 2° livello (colore “Rosso”), sono confermate e    continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente punto 2.1

 

Consulta il semaforo

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/semaforo-qualita-dellaria-pm10 


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Ultimo aggiornamento

28/02/2024 08:32




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