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Pubblicazioni di matrimonio

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La celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso con effetti civili, deve essere preceduta dalla pubblicazione eseguita a cura dell'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza degli sposi.
La pubblicazione consiste nell'affissione, per almeno otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio on line del Comune di un atto recante l'indicazione delle generalità dei nubendi e del luogo in cui gli stessi intendono celebrare il matrimonio.
Lo scopo della pubblicazione è quello di accertare che gli sposi siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per contrarre matrimonio, nonché rendere nota l'intenzione dei medesimi di unirsi in matrimonio, affinché chiunque ne abbia interesse possa formulare le previste opposizioni.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

La celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso con effetti civili, deve essere preceduta dalla pubblicazione eseguita a cura dell'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza degli sposi.
La pubblicazione consiste nell'affissione, per almeno otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio on line del Comune di un atto recante l'indicazione delle generalità dei nubendi e del luogo in cui gli stessi intendono celebrare il matrimonio.
Lo scopo della pubblicazione è quello di accertare che gli sposi siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per contrarre matrimonio, nonché rendere nota l'intenzione dei medesimi di unirsi in matrimonio, affinché chiunque ne abbia interesse possa formulare le previste opposizioni.

Come fare

Condizioni necessarie per contrarre matrimonio:
- età: compimento del diciottesimo anno di età, salvo il caso in cui il Tribunale per i Minorenni abbia ammesso, per gravi motivi, il matrimonio a chi abbia compiuto i sedici anni;
- mancanza di pronunce di interdizione per infermità di mente;
- libertà di stato;
- mancanza di rapporti di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 87 c.c.;
- delitto: non deve essere stata pronunciata condanna per omicidio, anche solo tentato, sul coniuge dell'altra persona;
- divieto temporaneo di nuove nozze: la donna il cui precedente matrimonio sia stato sciolto od annullato o per il quale siano stati dichiarati cessati gli effetti civili non può contrarre matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dalla data delle relative sentenze.
Per avviare la procedura occorre presentare all'ufficiale di stato civile la "Dichiarazione requisiti per pubblicazione matrimonio", debitamente compilata e sottoscritta da entrambi i coniugi, unitamente alla copia dei relativi documenti di identità.
Nel caso di matrimonio religioso, deve altresì essere prodotta all'ufficiale di stato civile la domanda di pubblicazione rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto ammesso nello Stato.
Verificata l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi e acquisiti d'ufficio i documenti ritenuti necessari per provare l'inesistenza di eventuali impedimenti alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale di stato civile fissa il giorno in cui si procederà alle pubblicazioni, alla presenza di entrambi i coniugi, salvo il caso in cui sia consentita la comparizione a mezzo di procura speciale.
Nel giorno prestabilito l'ufficiale di stato civile provvederà a ricevere la richiesta e le dichiarazioni dei nubendi in un processo verbale da entrambi sottoscritto. L'ufficiale di stato civile procederà così alla redazione dell'atto di pubblicazione nonché alla sua successiva affissione on line sul sito istituzionale del Comune per otto giorni consecutivi.
Nel caso in cui gli sposi risiedano in comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui è stata domandata la pubblicazione provvede a richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui risiede l'altro sposo ovvero all'autorità consolare/diplomatica competente in caso di residenza all'estero che, effettuata la pubblicazione, trasmetterà all'autorità richiedente il certificato di eseguita pubblicazione.
Esaurito l'iter della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile formerà il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio.

Cosa serve

DOCUMENTI NECESSARI
- documenti di identità;
- nel caso di matrimonio di straniero, dichiarazione, in originale, dell'autorità competente del proprio paese da cui risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio ai sensi dell'art. 116 c.c. - tale dichiarazione deve riportare tutti i dati anagrafici del soggetto e, precisamente, data e luogo di nascita, stato civile (per le donne in caso di divorzio o vedovanza specificarne la decorrenza), cittadinanza, residenza, paternità e maternità e, possibilmente, menzionare gli estremi della persona con cui viene contratto il matrimonio.
La firma dell'autorità estera deve essere legalizzata in prefettura;
- nel caso di matrimonio religioso, domanda di pubblicazione rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto ammesso nello Stato;
- una marca da bollo del valore di € 16,00 se gli sposi risiedono nel medesimo comune; due marche da bollo del valoro di € 16,00 cadauna se gli sposi risiedono in comuni differenti;
- nel caso in cui a contrarre matrimonio osti un impedimento per il quale è stata concessa l'autorizzazione, copia conforme all'originale del relativo provvedimento.
TARIFFE E COSTI
Ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Allegato A al D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642, sull'atto di pubblicazione di matrimonio è applicata una marca da bollo del valore di € 16,00 nell'ipotesi in cui gli sposi risiedano nel medesimo comune, ovvero due marche da bollo del valore di € 16,00 cadauna nell'ipotesi in cui i medesimi risiedano in comuni differenti.

Cosa si ottiene

Pubblicazioni di matrimonio

Tempi e scadenze

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 (escluso il mercoledì: uffici chiusi al pubblico).

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Artt. 84-116 Codice Civile
Art. 6 Legge 27 maggio 1929, n. 847
Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 "Norme per l'attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altri leggi dello stato"
Art. 4 della Tariffa - allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Art. 27 Legge 31 maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato"
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127"
Allegato B Decreto Ministeriale 5 aprile 2002
Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e s.m.i.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 26/02/2024


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