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Concessione dell'assegno di maternità

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Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 già art. 66 della Legge 448/1998 - D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.)


A chi è rivolto

Alle cittadine madri residenti

Descrizione

Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 già art. 66 della Legge 448/1998 - D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.)

Come fare

Ai fini della concessione dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 già art. 66 della Legge 448/1998 - D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.) la richiedente deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadina italiana o comunitaria;
  • essere cittadina non comunitaria in possesso della Carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3);
  • essere cittadina non comunitaria ma in possesso della "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea";
  • essere cittadina in possesso della "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (artt. 10 e 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30);
  • essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251).
  • Inoltre l'assegno di maternità, il cui importo viene rivalutato annualmente, è concesso alle madri residenti che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità ovvero ne beneficiano in misura inferiore all'importo dell'assegno in questione, ed il cui nucleo familiare sia in possesso di risorse economiche non superiori ai valori stabiliti dalla normativa.

L'assegno è altresì corrisposto alle madri, in possesso dei medesimi requisiti, per ogni minore che abbiano ottenuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (art. 7 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452).

L'istanza, indirizzata al Sindaco del Comune di Piozzo, deve essere presentata all'Ufficio Anagrafe entro 6 mesi dalla data del parto ovvero dalla data di ingresso del minore nella famiglia di adozione o affidamento. La domanda va corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e dell'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.E.) del nucleo familiare.

Cosa serve

Tariffe e costi: nessuno a carico dei richiedenti (esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 7 del D.M. 452/2000).

Cosa si ottiene

Concessione dell'assegno di maternità

Tempi e scadenze

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 (escluso il mercoledì: uffici chiusi al pubblico).

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 66 e s.m.i.

Condizioni di servizio

Inoltro dell'istanza all'INPS entro 30 giorni dalla presentazione; l'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune.

Documenti allegati

Contatti

Contatti generali
Argomenti:Pagina aggiornata il 26/02/2024


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