Con Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, sono state introdotte nell'ordinamento italiano "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento".
La legge, nell'intento di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione dell'individuo, prevede che: "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T. - dichiarazioni anticipate di trattamento - esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari" (art. 4).
Cosa sono le D.A.T.
Le D.A.T. sono le disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Ai fini della legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici.
Chi può fare le D.A.T.
Qualunque persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Per la stesura delle D.A.T. ci si può far aiutare dal proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
Forma delle D.A.T.
Le D.A.T. possono essere redatte:
- dal notaio sia con atto pubblico sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio. In entrambi i casi il notaio conserva l'originale;
- presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza con scrittura privata a forma libera o mediante compilazione dell'apposito modulo, consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ufficio che provvede all'annotazione nell'apposito registro;
- presso le strutture sanitarie competenti che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale.
Il fiduciario
La legge prevede la possibilità, non l'obbligo, di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente, divenuto incapace, nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto separato, da allegarsi alle D.A.T. E' a carico del disponente rilasciare al fiduciario copia delle D.A.T. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che è comunicato al disponente. La nomina del fiduciario può essere revocata dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le stesse mantengono efficacia in merito alle volontà espresse dal disponente. In caso di necessità il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.